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Nuove tutele su trasparenza e durabilità nei rapporti con i consumatori: avviso armonizzato ed etichetta di garanzia

29/09/2026

A seguito dell'entrata in vigore del D.lsg. 30/2026 (rif. notizia del 27 marzo 2026), recante attuazione della Direttiva UE 2024/825 in materia di pratiche commerciali scorrette e informazione ai consumatori nella transizione verde, ricordiamo che a decorrere dal 27 settembre 2026 diventa obbligatorio esporre in modo visibile e rendere disponibile alla clientela l'AVVISO ARMONIZZATO e l'ETICHETTA ARMONIZZATA. 

La nuova disciplina introduce nel Codice del consumo, all’articolo 65-ter, due distinti strumenti informativi.

L’avviso armonizzato informa il consumatore dell’esistenza della garanzia legale di conformità, dei suoi principali elementi e della durata minima di due anni.

L’etichetta armonizzata riguarda, invece, l’eventuale garanzia commerciale di durabilità offerta volontariamente dal produttore e di durata superiore a due anni.

Il consumatore dovrà essere informato in sede precontrattuale dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni di consumo e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni, in modo visibile, utilizzando l’avviso armonizzato.

Nota Bene: l’avviso andrà utilizzato sia nel caso di vendita effettuata nel locale commerciale sia in caso di vendita effettuata attraverso altri canali (es. e-commerce).

Sempre a decorrere dal 27 settembre 2026 se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, il consumatore dovrà essere informato che tale bene beneficia di tale garanzia, con l'indicazione della relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l’etichetta armonizzata.

Nota Bene: anche l'etichetta armonizzata andrà utilizzata sia nel caso di vendita effettuata nel locale commerciale che in caso di vendita effettuata attraverso altri canali                                                                              

Per approfondimenti si rinvia:

- alla pagina del MIMIT 

- alla pagina della Commissione Europea dalla quale è possibile scaricare anche le Linee guida pratiche per venditori e produttori.

Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi alla propria Associazione di categoria e all’Ufficio legislativo (tel. 0461/880111).