La Provincia Autonoma di Trento con l’art. 16 bis della Legge Provinciale 8/2002 ha istituito l’imposta provinciale di soggiorno che trova applicazione in Trentino a decorrere dal 1° novembre 2015 allo scopo di garantire al turista elevati standard di servizi.
Con il regolamento di esecuzione (D.P.P. 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg) vengono disciplinate le modalità di versamento dell’imposta nonché le procedure per la sua applicazione.
Gli adempienti dei gestori
L’imposta provinciale di soggiorno è dovuta alla Provincia Autonoma di Trento ed è incassata dai gestori delle strutture ricettive che assumono il ruolo di sostituto di imposta ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. n. 600/1973.
I gestori in sintesi sono tenuti a:
I gestori sono tenuti alla rendicontazione nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
La violazione degli obblighi di rendicontazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro.
Chi deve pagare
L’imposta provinciale di soggiorno è a carico di coloro che alloggiano, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, nelle seguenti strutture:
Ricettive alberghiere
Ricettive extralberghiere
Ricettive all’aperto
Esercizi di agriturismo
Rifugi escursionistici
L’imposta dovrà essere versata dall’ospite al gestore della struttura ricettiva entro l’ultimo giorno di permanenza presso la stessa.
Chi non deve pagare
Sono esentati dal pagamento dell’imposta provinciale di soggiorno:
Affinché l’esenzione possa essere applicata, i soggetti sopra indicati, fatta eccezione per i minori di anni 14, devono autocertificare la sussistenza dei requisiti compilando un apposito modulo reso disponibile dal gestore e disponibile nel sito web di Trentino Riscossioni S.p.A. all’indirizzo www.trentinoriscossionispa.it, nella sezione dedicata all’imposta di soggiorno.
Chi si rifiuta di pagare
I soggetti che, tenuti al pagamento dell’imposta di soggiorno, si rifiutino di versarla al gestore della struttura ricettiva o la versino in modo insufficiente o tardivo sono passibili di recupero dell’imposta aumentata della sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n°471.
In caso di rifiuto al pagamento il gestore dovrà indicare nella comunicazione i nominativi ed i dati relativi dell’ospite utilizzando l’apposito modulo, disponibile nel sito web di Trentino Riscossioni S.p.A.
In ogni caso, il gestore non è tenuto al versamento dell’imposta nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta non abbia provveduto al pagamento.
Tariffe
La misura dell’imposta è determinata nel minimo per ogni pernottamento come riportato nella tabella in calce.
La misura dell’imposta applicabile in ciascuno degli ambiti turistici può essere incrementata rispetto a quella individuata dal regolamento di esecuzione, fino al limite massimo di 2,50 euro per pernottamento.
Per conoscere gli eventuali incrementi è possibile consultare il sito web di Trentino Riscossioni S.p.A. all’indirizzo www.trentinoriscossionispa.it, nella sezione dedicata all’imposta di soggiorno.
Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria del Ricettivo (dott. Alfonso Moser 0461 880431; dott. Giovanni Benaglia 0461 880430) e all’Ufficio legislativo (dott.ssa Mila Bertoldi 0461 880326).
Segnaliamo a tutti i soci che Unione ha predisposto una pagina dove è possibile consultare tutte le informazioni riguardanti l’imposta di soggiorno.
Inoltre, nel sito web di Trentino Riscossioni S.p.a. all’indirizzo www.trentinoriscossionispa.it nella sezione dedicata all’imposta di soggiorno sono disponibili tutti gli aggiornamenti, i moduli per le comunicazioni, le FAQ e le novità in materia.
Tariffa imposta di soggiorno
Tipologia strutturaImposta
Esercizi alberghieri - Alberghi; alberghi garnì; residenze turistico alberghiere; villaggi alberghieri
Classificazione
1 stella, 2 stelle€ 0.70
3 stelle, 3 stelle superior€ 1.00
4 stelle, 4 stelle superior, 5 stelle€ 1.30
Esercizi extra alberghieri - Esercizi di affittacamere; esercizi rurali; bed & breakfast; case e appartamenti per vacanze (CAV); ostelli per la gioventù; case per ferie; alberghi diffusi€ 0.70
Strutture ricettive all’aperto campeggio; campeggio-villaggio, campeggi parco per vacanze€ 0.70
Agriturismi€ 0.70
Rifugi escursionistici€ 0.70
La misura dell’imposta applicabile in ciascuno degli ambiti turistici, può essere incrementata rispetto a quella individuata dal regolamento di esecuzione, fino al limite massimo di 2,50 euro per pernottamento. Per conoscere gli eventuali incrementi è possibile consultare il sito web di Trentino Riscossioni S.p.A. all’indirizzo http://www.trentinoriscossionispa.it, nella sezione dedicata all’imposta di soggiorno.
Imposta di soggiorno: aspetti contabili e fiscali
L’importo che l’alloggiato è tenuto a versare a titolo di imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva entro l’ultimo giorno di permanenza nella stessa, può essere distintamente indicato sulla ricevuta/fattura fiscale emessa all’alloggiato con la seguente descrizione:
«Imposta di soggiorno ai sensi della L.P. n. 8/2002 - Operazione fuori campo IVA»
In alternativa, se l’amministrazione della struttura ricettiva lo ritiene preferibile, è possibile rilasciare all’ospite una ricevuta nominativa non fiscale, riportante la dicitura sopra indicata. In tal caso è opportuno allegare tale ricevuta alla ricevuta/fattura fiscale rilasciata all’alloggiato al termine del soggiorno.
È importante sottolineare che l’importo dell’imposta di soggiorno non costituisce un ricavo e, quindi, non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte dirette (IRPEF - IRES) e dell’IRAP, ma costituisce una somma incassata per conto terzi. Si ricorda che l’imposta provinciale di soggiorno è dovuta alla Provincia Autonoma di Trento ed è incassata dai gestori della struttura ricettiva che assumono il ruolo di sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 64 del DPR n. 600/73.
È consigliabile, inoltre, indicare l’importo dell’imposta di soggiorno in un’apposita colonna del registro dei corrispettivi tenuto ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 633/72.
Informazioni
Per informazioni sugli aspetti contabili e fiscali dell’imposta di soggiorno è possibile contattare Servizi Imprese CAF Srl, dott. Claudio Stefani (tel. 0461 880518), dott. Mauro Longo (tel. 0461 880600).