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Green Pass senza scadenza dopo la terza dose

Validità del green pass e stranieri, il nuovo decreto legge

Il DL n. 5 del 4 febbraio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale: è in vigore dal 5 febbraio

07/02/2022 da Ufficio stampa

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”.

Il decreto è in vigore dal giorno 5/2/2022.

Riportiamo di seguito una sintesi delle disposizioni di interesse per gli associati.

Art. 1. Durata delle certificazioni verdi COVID-19 a seguito della somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-Cov-2 o per avvenuta guarigione da COVID-19 

A seguito di modifica dell’art. 9 del D.L. n. 52/2021 (cd. decreto “Riaperture”), è stata resa illimitata la durata delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in seguito alla somministrazione della dose booster o terza dose, nonché delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate, per avvenuta guarigione, ai soggetti risultati positivi e guariti dopo il completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.

Per i soggetti risultati positivi oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, la certificazione verde COVID-19 ha validità di sei mesi dall’avvenuta guarigione.

Ai fini dell’efficacia di tali certificazioni, valide dalla data di somministrazione della dose di richiamo o dall’avvenuta guarigione, non è prevista la necessità di ulteriori dosi di richiamo.

Art. 3 Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia 

Questa disposizione, che introduce il comma 9 bis dell’art. 9 del D.L. 52/2021 (cd. decreto “Riaperture”),  dispone che i soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione, con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall’avvenuta guarigione da COVID-19, potranno accedere ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere il c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (avente validità di 48 ore dall’esecuzione se rapido o di 72 ore se molecolare).

Il tampone non è obbligatorio per i soggetti guariti successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.

Nel caso di soggetti vaccinati con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l’accesso ai servizi ed alle attività per le quali è richiesto il cd. green pass rafforzato è consentito, in ogni caso, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (avente validità di 48 ore dall’esecuzione se rapido o di 72 ore se molecolare).

L’obbligo di verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività da parte degli stranieri avvenga nel rispetto delle nuove prescrizioni sopra evidenziate spetta ai titolari o ai gestori dei servizi e delle attività dove è consentito l’accesso solo con il green pass “rafforzato”.

Anche per le violazioni alle nuove disposizioni sulle certificazioni dei cittadini stranieri, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro (prevista dall’art. 4 del D.L. 19/2020), nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni per la violazione, per due volte, in giornate diverse, dell’obbligo di verifica da parte dei titolari o gestori di servizi.

Art. 4 Efficacia della certificazione verde COVID-19 nella zona rossa.

Per coloro che sono in possesso del green pass “rafforzato” è sempre consentita anche in zona rossa la fruizione dei servizi così come lo svolgimento delle attività limitate o sospese dalla normativa vigente.

Pertanto, le restrizioni previste nelle zone rosse, dovranno essere rispettate soltanto dalle persone non vaccinate.

Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi alla propria Associazione e all'Ufficio legislativo.

 

 

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