Informiamo gli operatori interessati che sul portale RENTRI sono state pubblicate tre nuove informative che forniscono chiarimenti per gli operatori in vista delle scadenze del 13 febbraio 2026 e sulle esclusioni dall’obbligo di iscrizione introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (n. 199/2025).
Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, ultima scadenza prevista dal D.M. 59/2023 per l’iscrizione al RENTRI dei produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.
L’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente online tramite il portale del RENTRI fino al termine ultimo del 13 febbraio 2026, utilizzando SPID, CIE o CNS.
È previsto il pagamento di un diritto di segreteria di 10 € e un contributo annuale di 15 € per il primo anno.
Con l’iscrizione, sussiste l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale in modalità RENTRI, nonché di gestire, a partire dal 13 febbraio 2026, per i soli rifiuti pericolosi, il FIR in formato digitale.
Nella sezione Supporto del portale RENTRI sono consultabili le schede informative e i tutorial per iscrizione, tenuta del Registro di carico e scarico digitale, ecc.
In base alla normativa di riferimento, il formulario di identificazione del rifiuto deve essere emesso e gestito in modalità digitale a partire dal 13 febbraio 2026.
Il Ministero dell’Ambiente, per venire incontro alle esigenze organizzative degli operatori ha fissato al 22 gennaio 2026 il rilascio in ambiente di produzione delle funzionalità per la gestione del FIR digitale.
La Legge 199 del 30/12/2025 ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ha disposto l’esclusione dall’obbligo di iscrizione al RENTRI dei Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1 e dei produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6. A titolo esemplificativo:
- imprenditori agricoli;
- soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati (es. parrucchieri, estetisti, tatuatori e istituti di bellezza),
- i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa (es. liberi professionisti, medici, odontoiatri).
Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione.
In assenza di cancellazione verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria.
ATTENZIONE: i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono tenuti a registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il FIR in formato cartaceo conforme al nuovo modello a decorrere dal 13 febbraio 2025.
Informazioni
Ufficio legislativo (dott.ssa Mila Bertoldi, tel. 0461 880326)