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Polizze catastrofali, il Milleproroghe concede tempo alle micro e piccole imprese

Proroga al 31 marzo 2026 solo per pubblici esercizi e ricettività turistica; per le altre imprese l’obbligo è già scattato e l’assenza di copertura può bloccare l’accesso a contributi e agevolazioni pubbliche

09/01/2026 da Ufficio stampa

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (cosiddetto “Milleproroghe”), con il quale è stata disposta la proroga al 31 marzo 2026 dell’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro i danni catastrofali.

Va evidenziato che la proroga è stata disposta unicamente in favore delle micro e piccole imprese rientranti tra gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. n. 287/1991 e delle imprese turistico ricettive.

Per le grandi imprese e quelle di medie dimensioni, i termini sono già decorsi (rispettivamente il 31 marzo 2025 e il 1° ottobre 2025).

Per ogni altro riferimento in ordine alle caratteristiche delle polizze e alle conseguenze dell’inadempimento si ribadisce che:

  • l’obbligo assicurativo riguarda le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte nel Registro delle imprese;
  • la polizza deve tutelare contro i danni causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni verificatisi sul territorio nazionale;
  • la copertura deve riguardare le immobilizzazioni materiali, quali terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali o commerciali;
  • il contratto deve prevedere uno scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e premi proporzionali al rischio.

Sebbene non siano previste sanzioni pecuniarie dirette per le imprese che non si assicurano, l’assenza della polizza potrebbe avere le seguenti ripercussioni significative:

  • l’inadempimento è considerato ostativo nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche, comprese quelle stanziate in occasione di eventi calamitosi;
  • la mancanza della polizza è inclusa tra le cause di esclusione dall’accesso alle agevolazioni, ferma restando la discrezionalità delle singole Amministrazioni competenti.

Per completezza informativa si segnala che con il decreto sono state posticipate al 31 dicembre 2026 le ulteriori scadenze di interesse per il settore:

  • il regime di semplificazione per lo svolgimento delle assemblee societarie;
  • il termine di operatività della disciplina speciale del Fondo di garanzia per le PMI.

     
Dimensione d’impresa Limiti dimensionali (Raccomandazione CE 2003/361) Decorrenza obbligo – generale Decorrenza obbligo – somministrazione / ricettive
Micro imprese meno di 10 occupati
fatturato annuo o totale di bilancio ≤ 2 milioni €
31.12.2025 31.03.2026
Piccole imprese meno di 50 occupati
fatturato annuo o totale di bilancio ≤ 10 milioni €
31.12.2025 31.03.2026
Medie imprese meno di 250 occupati
fatturato ≤ 50 milioni € oppure bilancio ≤ 43 milioni €
01.10.2025 01.10.2025
Grandi imprese Superano i limiti delle medie imprese 31.03.2025 31.03.2025