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I principali interventi in materia di lavoro 2021

14/01/2021 da Ufficio stampa

Legge di Bilancio 2021

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2020 la Legge di Bilancio 2021 (legge n.178 del 30 dicembre 2020) che prevede alcuni interventi anche in materia di lavoro, in particolare:

Cassaintegrazione – causale Covid 19

Sono finanziate ulteriori 12 settimane di cassaintegrazione con causale Covid 19 (cassaintegrazione ordinaria – assegno ordinario e cassaintegrazione in deroga).

Le 12 settimane dovranno essere collocate nel periodo 1 gennaio 2021 e 31 marzo 2021 per la cassaintegrazione ordinaria, mentre per l’assegno ordinario e la cassaintegrazione in deroga tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

I benefici sono riconosciuti ai lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021.

Esonero contributivo alternativo ai trattamenti di integrazione salariale

Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali (esclusi i premi e i contributi INAIL) per un ulteriore periodo massimo di otto settimane fruibili entro il 31 marzo 2021.

Blocco dei licenziamenti

Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è esteso al 31 marzo 2021, tranne che riguardino situazioni particolari indicate nella norma.

Lavoratori autonomi e professionisti

Viene previsto un Fondo che finanzierà l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali (esclusi premi INAIL) a favore dei lavoratori autonomi e professionisti che nel periodo d’imposta 2019 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e che nell’anno 2020 abbiano subito un calo di fatturato non inferiore al 33%, rispetto al 2019.

Assunzione Giovani under 35 – sgravi contributivi 

Viene riconosciuto un esonero contributivo del 100% ai datori di lavoro che assumono giovani fino a 35 anni (36 non compiuti) a tempo indeterminato o che trasformano contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

L’esonero è previsto per un periodo massimo di 36 mesi nel limite massimo di 6.000 euro annui.

La misura di intervento è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Assunzione Donne – sgravi contributivi

Per il biennio 2021 – 2022 viene previsto un esonero contributivo del 100% (esclusi i premi e i contributi INAIL) a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratrici donne.

L’esonero contributivo, per un massimo di 6000 euro all’anno, è previsto per 12 mesi per le assunzioni con contratto a tempo determinato, elevabile a 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Le assunzioni devono rappresentare un incremento occupazionale.

Anche questa misura di intervento è subordinata all’approvazione della Commissione europea.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato

Viene prorogata al 31 marzo 2021 la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, anche in assenza della causale prevista dal D.lgs 81/2015.

Rientro al lavoro delle madri lavoratrici

Viene incrementato per l’anno 2021 il Fondo per le Politiche della famiglia al fine di favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di promuovere la conciliazione lavoro – famiglia, attraverso la destinazione delle risorse al sostegno delle imprese che adottano misure organizzative volte a favorire il rientro delle lavoratrici madri dopo il parto.

Le modalità operative per l’accesso al Fondo verranno definite da specifico decreto interministeriale.

Congedo di paternità

Il congedo obbligatorio di paternità per il 2021 viene modificato da 7 a 10 giorni. Inoltre viene previsto che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre in sua sostituzione durante il periodo di astensione obbligatoria di quest’ultima.

La norma prevede l’estensione del congedo di paternità obbligatorio e facoltativo anche ai casi di morte perinatale.

 

Decreto Milleproroghe – D.L. n.183 del 31 Dicembre 2020

Smartworking

Il Decreto “Milleproroghe”,tra gli altri interventi, ha disposto la proroga della procedura semplificata per l’attivazione della modalità di lavoro agile – smartworking – già prevista dal D.L. 34/2020 - convertito nella Legge 77/2020 -  fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, in deroga a quanto previsto dalla Legge 81/2017.