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Fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator

Nuovo decreto firmato dal Direttore Generale Turismo del MIBACT per l'assegnazione dei contributi

11/12/2020 da Ufficio stampa

Il MIBACT ha pubblicato ieri il decreto della Direzione Generale Turismo 176 del 9 dicembre (vedi link https://www.turismo.beniculturali.it/news/agenzie-viaggi-aggiornamentoassegnazione-contributi-fondo-perduto ).
Tale provvedimento modifica elementi rilevanti del decreto della stessa Direzione Generale 87 del 9 novembre scorso e cambia, conseguentemente, i contenuti degli allegati che riportano gli elenchi delle attività le cui istanze di accesso al contributo a fondo perduto sono state ammesse senza necessità di ulteriori istruttorie, ovvero necessitano di integrazione conoscitiva, o ancora devono essere integrate con comunicazione a proposito del ricevimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Si evidenziano di seguito i principali cambiamenti intervenuti:

1. In ragione dell’evoluzione del negoziato intercorso con la Commissione europea – inquadrato al momento attuale – i contributi del Fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator vengono erogati nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.1 - non già 3.12 come indicato nel precedente decreto - del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato nell’emergenza COVID contenuto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863. In termini pratici, ciò si traduce nell’applicazione del limite massimo di 800.000 euro al valore del contributo erogabile a ciascuna impresa, mentre il valore massimo corrispondente alla sezione 3.12, richiamata dal precedente decreto, era di 3.000.000 di euro;

2. in conseguenza di quanto al punto precedente, vengono ricalcolati – abbassandoli appunto ad un valore massimo di 800.000 euro laddove risultavano eccedenti nei calcoli fatti in precedenza - i valori della terza colonna degli elenchi delle imprese allegati al nuovo decreto, riportando tutta la parte restante del contributo teorico – anche per valori eccedenti i 3 milioni di euro – nella quarta colonna degli stessi elenchi. Ricordiamo che:

a) la terza colonna riporta i contributi ai quali l’impresa richiedente ha diritto in base alla dotazione del Fondo prevista dall’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come successivamente incrementato all’articolo 77, comma 1 lettera c) del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104;

b) la quarta colonna riporta invece l’ulteriore valore del contributo al quale il richiedente ha diritto in base alla dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro messa a disposizione con lo stanziamento previsto all’articolo 5, comma 2 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

3. dal momento che in più punti del testo del nuovo decreto si menziona l’esistenza di due “tranche” separate di pagamento del contributo spettante alle imprese richiedenti e ammesse, è legittimo presupporre che il valore della terza colonna corrisponda alla prima tranche e quello della quarta colonna, seppure da verificare in alcuni casi a seguito del negoziato in corso con la Commissione europea, alla seconda tranche;

4. anche gli elenchi delle imprese allegati vengono cambiati nella strutturazione e nel contenuto. La tabella di seguito riportata può essere utile per la comparazione:

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Di seguito si rimanda alla lettura del testo integrale del nuovo decreto e alla documentazione allegata:

Testo Decreto e allegati