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Covid-19 - Divieto di spostamento dalle 22 alle 5 e negozi aperti la domenica

DPCM 3 novembre 2020 e la nuova ordinanza di Fugatti

Il Trentino zona gialla. Il presidente della Provincia recepisce i contenuti del provvedimento nazionale

06/11/2020 da Ufficio stampa

Con l’ordinanza n. 53, pubblicata nella tarda serata di ieri, il Presidente Fugatti ha stabilito che anche sul territorio provinciale si applicano le disposizioni introdotte dal DPCM 3 novembre 2020. 

Le disposizioni del nuovo DPCM producono effetto dal 6 novembre 2020, sostituendo il DPCM 24 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

In base all’ordinanza del Ministero della Salute (efficace sino al 20 novembre 2020) la nostra provincia è attualmente inserita nella zona gialla; in questa zona secondo il DPCM si applicano le misure di contenimento previste per l’intero territorio nazionale dall’art. 1.

Di seguito una sintesi delle misure di maggior interesse per i nostri operatori.

 

Articolo 1 - Misure urgenti di contenimento contagio sull’intero territorio nazionale

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 si applicano, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

1. dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

2. sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e ricreativi;

3. sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;

4. sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;

5. restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose (…);

6. sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

7. rimangono altresì sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche (…);

8. sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;

9. le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, il tutto nel rispetto dei relativi protocolli ed in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 e in applicazione delle misure di cui all’allegato 11; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. 

Per quanto riguarda le attività di commercio al dettaglio il Presidente Fugatti (con l’ordinanza n. 53 del 5.11.2020), ha deciso che non ha più efficacia la “sospensione delle attività di commercio al dettaglio nelle giornate di domenica”, prevista dalla precedente ordinanza n. 49 del 26.10.2020 e che conseguentemente a tali attività si applica ora quanto previsto all’art. 1 del DPCM sopra riportato.

 Oltre a quanto disposto dal DPCM in merito alle chiusure festive e prefestive, con l’ordinanza n. 53 di data 5.11.2020 il Presidente della Provincia ha altresì confermato la possibilità di svolgimento dei mercati tipici saltuari e di servizio nel rispetto del protocollo provinciale e dell’obbligo di tenere distinte e dislocate in aree distinte e separate le attività di somministrazione di cibo e bevande rispetto a tutte le altre attività, al fine di evitare maggiore concentrazione di affluenza e potenziali assembramenti.

10. le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

11. resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

12. resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asportocon divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tutte le attività dei servizi di ristorazione devono essere svolte nel rispetto dei relativi protocolli ed in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10;

13. continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

14. le attività inerenti ai servizi alla persona continuano ad essere consentite nel rispetto dei relativi protocolli ed in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10;

15. in ordine alle attività professionali si raccomanda che vengano attuate anche in modalità di lavoro agile, siano favorite le ferie ed i congedi retribuiti per i dipendenti; siano svolte nel rispetto dei protocolli di sicurezza e anti contagio; e che vengano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;

16. le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati dalla provincia per prevenire o ridurre il rischio di contagio.

 

* * * *

 

Impianti sciistici

Il DPCM conferma, altresì, la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP, per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali. Gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e Province Autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone ed in generale gli assembramenti.

Spostamenti verso zone arancioni e rosse

Si evidenzia che secondo quanto previsto dal DPCM è vietato ogni spostamento dalla nostra zona verso i territori individuati dall’ordinanza come zona arancione (Puglia e Sicilia) o zona rossa (Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Calabria ), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito nei territori ricompresi nell’ordinanza è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM.

 

Ulteriori disposizioni dell’ordinanza n. 53 del 5 novembre 2020

Con il provvedimento provinciale è prorogata fino al 03 dicembre 2020:

- l’efficacia delle misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. 411120/1 in merito al “Distanziamento interpersonale” e all’ “Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l’esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020”, relativamente a quelle attività attualmente non sospese dal Dpcm 03 novembre 2020 (si dispone, altresì, il venir meno del concetto di “convivenza”quale inteso estensivamente come “frequentazione abituale”);

- l’efficacia delle ulteriori misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 17 luglio 2020 prot. n. 422780/1, in merito a “Servizio di buffet”, “Impianti a fune”, “Luoghi di riparo in montagna” e “Ristorazione e pubblici esercizi” (già oggetto di precedenti comunicazioni).

 

DPCM 9 NOVEMBRE 2020 E ALLEGATI

 

ORDINANZA PAT n. 53