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Decreto Legge n. 44/2021: le misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 nel mese di aprile

05/04/2021 da Ufficio stampa

Con il decreto legge n.44/2021 il Governo ha prorogato dal 7 aprile al 30 aprile 2021 le misure di contenimento adottate con il DPCM 2 marzo 2021, in scadenza il 6 aprile.

Le misure di contenimento rimangono diversificate in ragione della classificazione del territorio nazionale delle fasce di rischio con la precisazione che dal 7 aprile al 30 aprile 2021, anche nei territori collocati in zona gialla si applicano le misure stabilite per la zona arancione.

In base all’ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 il Trentino è classificato zona arancione a decorrere dal prossimo 6 aprile

ZONA ARANCIONE

Le misure di contenimento del contagio previste per la zona arancione sono le seguenti. 

Distanziamento Sono confermate le disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro, più precisamente: 

a. l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto. L’obbligo viene meno solo allorquando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. E’ fortemente raccomandato l’uso di dispositivi protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi; 

b. l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Spostamenti 

Nel territorio provinciale sono vietati gli spostamenti sia in entrata che in uscita, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

Rimane confermato il divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, per situazioni di necessità o per fruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.

Fino al 30 aprile prossimo, è consentito, esclusivamente in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le 5:00 e le 22:00, e nei limiti di due sole persone ulteriori rispetto a quelle conviventi nell’abitazione di destinazione, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Restano, comunque, consentiti gli spostamenti da Comuni con meno di 5 mila abitanti, nel limite di 30 chilometri dai rispettivi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Rimane consentito il transito sui territori in zona arancione qualora sia necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto.

Svolgimento in sicurezza delle attività 

E’ confermato che per quanto riguarda lo svolgimento delle attività produttive, industriali e commerciali, sull’intero territorio nazionale, devono essere rispettati i contenuti dei Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritti fra il Governo e le Parti Sociali. 

Si ribadisce l'importanza di adempiere scrupolosamente alle prescrizioni contenute in questi protocolli proprio per l'effetto limitativo della responsabilità datoriale che ne deriva.

E’ confermato per tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Attività dei servizi di ristorazione 

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione(tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta sempre consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze. L’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina).

Restano aperti gli esercizi di somministrazione siti nelle aree di servizio delle autostrade, gli itinerari europei E45 ed E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti.

Attività commerciali al dettaglio

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro; che gli ingressi avvengono in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; lo svolgimento delle suddette attività deve avvenire nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali. 

Si conferma, inoltre, che nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, punti vendita di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Attività delle strutture ricettive 

Sono consentite le attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati per il settore di riferimento.

Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Sale da ballo e discoteche, feste e cerimonie, sagre e fiere

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso, e confermato il divieto delle feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, e il divieto di sagre, fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi.

Attività motoria e sportiva

Restano sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

Attività di sale giochi 

Viene confermata la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Attività inerenti ai servizi alla persona 

Sono consentite le attività inerenti ai servizi alla persona nel rispetto dei protocolli o delle linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi . Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 

Attività professionali

Per le attività professionali restano confermate le seguenti raccomandazioni: che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile (cd. smart working); che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie; che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali. In ogni caso tali attività professionali devono essere svolte nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e delle linee guida vigenti, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa,  dai protocolli e dalle linee guida.

Spettacoli aperti al pubblico

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club ed in altri locali o spazi anche all’aperto.

 

Il mancato rispetto delle disposizioni dei predetti decreti e dell’ordinanza provinciale comporta l’applicazione della sanzione amministrativa, prevista dall’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito in L. 22 maggio 2020, n. 35), ovvero con il pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.