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Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata: le FAQ di chiarimento del MIMIT

07/10/2026 da Cat Confcommercio srl

Informiamo gli operatori interessati che il MIMIT ha pubblicato le FAQ sull’applicazione del d.lgs. 30/2026 di attuazione della Direttiva (UE) 2024/825, relativa alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (rif. notizia 29 settembre 2026).

Le FAQ, nella sezione A, chiariscono i requisiti della garanzia commerciale di durabilità, la definizione dei soggetti responsabili e la distinzione tra avviso ed etichetta armonizzati. 

Le FAQ ricordano che la figura del produttore comprende il fabbricante, il fornitore di servizi, i loro intermediari, l'importatore nell'Unione europea o chiunque si presenti come tale apponendo il proprio marchio. I rapporti tra il produttore e le aziende che distribuiscono il bene con il proprio marchio possono essere regolati da specifici accordi contrattuali. 

La garanzia commerciale rientra nell'ambito applicativo della disciplina solo qualora sia offerta volontariamente dal produttore, copra l'intero bene (e non soltanto alcune sue parti), abbia una durata superiore a due anni e non comporti costi aggiuntivi per il consumatore; restano possibili ulteriori tipologie di garanzia commerciale, purché sia assicurata una corretta informazione, ma con regole differenti.

Il Ministero precisa inoltre nelle FAQ la differenza fondamentale tra avviso ed etichetta armonizzati. 

L'avviso armonizzato è uno strumento informativo sempre obbligatorio per i commercianti e rappresenta un promemoria visivo dei diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità spettante al consumatore per legge. L'avviso armonizzato sulla garanzia legale deve essere esposto in modo ben visibile nel locale commerciale, ad esempio accanto alla cassa o all'ingresso; se stampato su carta, deve rispettare una dimensione minima pari al formato A4 (a colori o in bianco e nero), mentre nelle vendite online deve essere sempre visualizzato a colori e in posizione ben accessibile sul sito web.

L'etichetta armonizzata (Garan) è invece collegata esclusivamente alla garanzia commerciale di durabilità offerta volontariamente dal produttore che rispetti i tre requisiti: copertura dell'intero bene, durata superiore a due anni e assenza di costi aggiuntivi. 

Qualora il produttore scelga volontariamente di offrire una garanzia commerciale di durabilità con le caratteristiche previste, per pubblicizzarla deve essere utilizzata obbligatoriamente l'etichetta armonizzata prevista dalla normativa. Non è pertanto possibile sostituirla con un'etichetta diversa, anche qualora quest'ultima contenga, ad esempio, un QR code recante le condizioni della garanzia. Il modello dell'etichetta non può essere modificato, salvo per i campi espressamente previsti per la personalizzazione quali brand, modello e durata della garanzia.

L'etichetta armonizzata deve accompagnare il prodotto, ad esempio apposta direttamente sulla confezione o accanto all'immagine del bene sul sito e-commerce. Tale etichetta deve essere applicata esclusivamente sui beni destinati alla vendita ai consumatori che beneficiano della garanzia e non deve essere utilizzata, invece, sui beni sostitutivi forniti temporaneamente in attesa di riparazione.

Per quanto riguarda la gestione dei prodotti già confezionati o immessi sul mercato (i cosiddetti existing products), i commercianti possono adempiere agli obblighi informativi integrando le informazioni nel punto vendita tramite cartelli vicino agli scaffali, etichette adesive aggiuntive o banner pop-up dedicati sulle pagine web.

Le FAQ pubblicate dal Ministero sono consultabili al link istituzionale 

https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/responsabilizzazione-dei-consumatori-per-la-transizione-verde-risposte-alle-domande-frequenti-faq

Informazioni
Ufficio legislativo e Associazioni di categoria (0461 880111)