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Informiamo gli operatori interessati che la legge 14 novembre 2024 n. 166 ha previsto nuove disposizioni per la gestione dei RAEE. In particolare è stato abrogato l’obbligo di iscrizione alla categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per “Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”.
Gli operatori iscritti riceveranno una PEC dalla Camera di commercio territoriale sulla cancellazione dall’Albo Gestori Ambientali categoria 3bis e conseguentemente non sarà più obbligatorio pagare la tassa annuale di iscrizione di 50,00€.
Per poter gestire i RAEE della raccolta “uno contro uno” e “uno contro zero” in forma semplificata è a invece richiesta l’iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE dal portale www.cdcraee.it.
La semplificazione introdotta dalla legge per i distributori e per i soggetti da questi incaricati si estende anche alla documentazione che deve essere utilizzata per trasportare i RAEE: le nuove disposizioni prevedono l’utilizzo di un Documento di Trasporto DDT, che i rivenditori devono compilare da casa del cliente al loro punto vendita, attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione. Il CdC RAEE ha predisposto un fac-simile del DDT, scaricabile dal sito www.cdcraee.it.
Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio legislativo (rif. dott.ssa Mila Bertoldi ) e alla propria Associazione di categoria (tel. 0461/880476 rif. Ermanno Sartori).
Sintesi degli adempimenti
- per i distributori permane l’obbligo di ritiro 1 vs 1 per i RAEE provenienti da nuclei domestici;
- rimane l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili o mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet;
- permane altresì l’obbligo di ritiro di RAEE di piccolissime dimensioni provenienti da nuclei domestici in regime di 1 vs 0 in capo ai Distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq; per i punti vendita con superficie inferiore a 400 mq permane la possibilità di ritirare RAEE di piccolissime dimensioni provenienti da nuclei domestici in regime di 1 vs 0;
- il ritiro gratuito dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente in ragione di 1 vs 1 può essere effettuato, su base volontaria, anche dai Distributori di AEE professionali incaricati dai Produttori di tali apparecchiature;
- non vi è più l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal Distributore e dal soggetto da esso incaricato. L’Albo sta procedendo alla cancellazione d’ufficio delle iscrizioni alla categoria 3-bis per tutte le imprese interessate, con decorrenza 15 novembre 2024;
- è obbligatoria la registrazione al Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE) dei luoghi nei quali viene effettuata l’attività di deposito preliminare dei RAEE, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta o agli impianti autorizzati, effettuata dai Distributori per i rifiuti ritirati in regime 1 vs 1 e 1 vs 0 presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi (Ldr). La registrazione deve essere effettuata tramite il portale telematico www.cdcraee.it dove sono pubblicate miniguide e video tutorial a supporto degli operatori;
- è ammessa la possibilità di effettuare il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE anche presso luoghi diversi dal proprio punto vendita sia per i Distributori fisici sia per i Distributori che effettuano vendite mediante canali online;
- per i RAEE ritirati dai Distributori in regime 1 vs 1 e 1 vs 0 l’obbligo di tenuta dello schedario è sostituito dall’obbligo di conservazione per 3 anni dei dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto di vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell’area di deposito preliminare;
- le condizioni di allontanamento dei RAEE dai depositi preliminari alla raccolta sono rimaste analoghe alle previgenti previsioni: il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all’impianto di trattamento può avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti RAEE. Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel caso in cui il quantitativo ritirato e depositato non raggiunga i 3.500 chilogrammi. I dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto di vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell’area di deposito preliminare, sono conservati da ciascun distributore per tre anni;
- nel caso in cui il trasporto - dal luogo di raggruppamento al centro di raccolta o all’impianto di trattamento - avvenga a carico del Distributore (ossia con gestione diretta, tramite propri Fornitori, senza richiedere il servizio di ritiro al CdCRAEE, previa registrazione dei LdR) i dati relativi al peso dei RAEE ritirati devono essere comunicati al CdCRAEE (nella sezione apposita del sito);
- il trasporto dei RAEE ritirati in regime 1 vs 1 e 1 vs 0, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, oltre che quello dal domicilio dell’utente finale al luogo di raggruppamento e/o al centro di raccolta è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione;
- per i Distributori che ritirano i RAEE non vi è obbligo di iscrizione al RENTRI.