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Etichette alimentari: nuove regole per miele, succhi di frutta, confetture e marmellate di frutta

Dal 14 giugno 2026 scattano i nuovi obblighi su origine e composizione

27/03/2026

È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 207/2025 che aggiorna la normativa sull’etichettatura di miele, succhi di frutta, confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni e alcuni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, introducendo l’obbligo del rispetto del Regolamento (UE) n. 1169/2011 che disciplina l’etichettatura dei prodotti alimentari.

Scadenze e smaltimento scorte

Le disposizioni del nuovo decreto si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026.

I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 14 giugno 2026 in base alla disciplina previgente potranno continuare ad essere commercializzati per la vendita fino all'esaurimento.

Nota bene! A partire dal 14 giugno 2026 gli operatori interessati dovranno pertanto prestare particolare attenzione e verificare con i propri fornitori che i prodotti acquistati siano conformi alle nuove disposizioni.

Produzione e commercializzazione del miele: trasparenza totale sull’origine

L'articolo 1 modifica il decreto legislativo n. 179 del 2004 concernente la produzione e la commercializzazione del miele.

  • Paesi di origine. In etichetta devono apparire tutti i Paesi in cui il miele è stato raccolto, elencati in ordine decrescente di peso con la relativa percentuale di ciascuno.
  • Miscele complesse. Se il miele proviene da più di 4 Paesi e i primi 4 rappresentano oltre il 60% della miscela, è possibile indicare le percentuali solo per questi ultimi, elencando gli altri Paesi in ordine decrescente.
  • Miele industriale. La dicitura cambia in "unicamente ad uso culinario" (sostituendo la vecchia "destinato solo alla preparazione di cibi cotti") e deve essere posta vicino alla denominazione del prodotto.

Succhi di frutta e altri prodotti analoghi

L'articolo 2 modifica il decreto legislativo n. 151 del 2004 concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. In particolare:

- per i succhi da concentrato diventa obbligatorio indicare chiaramente "da concentrato/i" o "parzialmente da concentrato/i". Questa dicitura deve figurare, immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all’intero contesto e a caratteri chiaramente visibili;

- per gli zuccheri è possibile aggiungere la dicitura "i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti", che deve essere riportata nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.

Confetture, gelatine, marmellate di frutta e crema di marroni.

L'articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo n. 50 del 2004 relativo alla disciplina di confetture, gelatine e marmellate di frutta, nonché crema di marroni, destinate all'alimentazione umana. In particolare:

  • è previsto che la dicitura concernente il contenuto della frutta deve figurare, a caratteri chiaramente leggibili, nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto e non più in quella di vendita;
  • viene soppressa la previsione inerente alla dicitura concernente il tenore degli zuccheri, ora disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1169 del 2011, nonché quella relativa al tenore residuo di anidride solforosa che trova specifico riferimento nel Regolamento (CE) n. 1333 del 2008 relativo agli additivi alimentari;
  • vengono, infine, aggiornate le definizioni di "Confettura", "Confettura extra", “Marmellata di agrumi” (in sostituzione di quella di “Marmellata”)" e “Marmellata gelatina”.

Latte conservato parzialmente o totalmente disidratato.

L'articolo 4 prevede modifiche al decreto legislativo n. 175 del 2011 che riguarda la produzione di alcune tipologie di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinato all' alimentazione umana con esclusione del latte per i lattanti e per la prima infanzia. In particolare viene autorizzato il trattamento di riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio. Le modifiche della composizione del latte derivanti da tale trattamento sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull’imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili.
 


Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi alla propria Associazione di categoria e all’Ufficio legislativo (tel. 0461/880111).