È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 207/2025 che aggiorna la normativa sull’etichettatura di miele, succhi di frutta, confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni e alcuni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, introducendo l’obbligo del rispetto del Regolamento (UE) n. 1169/2011 che disciplina l’etichettatura dei prodotti alimentari.
Le disposizioni del nuovo decreto si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026.
I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 14 giugno 2026 in base alla disciplina previgente potranno continuare ad essere commercializzati per la vendita fino all'esaurimento.
L'articolo 1 modifica il decreto legislativo n. 179 del 2004 concernente la produzione e la commercializzazione del miele.
L'articolo 2 modifica il decreto legislativo n. 151 del 2004 concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. In particolare:
- per i succhi da concentrato diventa obbligatorio indicare chiaramente "da concentrato/i" o "parzialmente da concentrato/i". Questa dicitura deve figurare, immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all’intero contesto e a caratteri chiaramente visibili;
- per gli zuccheri è possibile aggiungere la dicitura "i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti", che deve essere riportata nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.
L'articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo n. 50 del 2004 relativo alla disciplina di confetture, gelatine e marmellate di frutta, nonché crema di marroni, destinate all'alimentazione umana. In particolare:
L'articolo 4 prevede modifiche al decreto legislativo n. 175 del 2011 che riguarda la produzione di alcune tipologie di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinato all' alimentazione umana con esclusione del latte per i lattanti e per la prima infanzia. In particolare viene autorizzato il trattamento di riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio. Le modifiche della composizione del latte derivanti da tale trattamento sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull’imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili.
Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi alla propria Associazione di categoria e all’Ufficio legislativo (tel. 0461/880111).