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Decreto c.d. 1° maggio: la legge di conversione n. 112/2026 – focus lavoro

03/07/2026

Con la Legge 25 giugno 2026, n. 112, pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 28 giugno 2026, è stato convertito, con modificazioni, il Decreto Legge n. 62/2026 (c.d. "Decreto 1° maggio"). Rispetto al testo originario, la legge di conversione conferma gli incentivi all'occupazione già illustrati nella precedente informativa e introduce numerose novità e precisazioni, di seguito riepilogate.

 

Incentivi occupazionali

Restano confermati, senza modifiche sostanziali, il Bonus donne, il Bonus giovani e il Bonus ZES, illustrati nella precedente informativa.

Tirocini extracurriculari

È stato introdotto un nuovo limite per i tirocini extracurriculari: la durata massima non può eccedere i 12 mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese, fermi restando gli altri limiti previsti dalla normativa vigente.

Conciliazione famiglia-lavoro e Bonus asilo nido

L’esonero contributivo riconosciuto alle aziende in possesso delle certificazioni relative al sostegno alla natalità e alle esigenze di cura viene limitato al triennio 2026-2028. L’esonero è riconosciuto in misura non superiore all’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 50.000 euro annui per azienda, riparametrato su base mensile e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato. È stata inoltre introdotta una semplificazione per il Bonus asilo nido.

Tutor per la sostenibilità economica

La legge introduce la figura del tutor per la sostenibilità economica, nell’ambito dei programmi nazionali o regionali cofinanziati da fondi strutturali europei 2021-2027. Il tutor potrà assistere i lavoratori che abbiano perso il lavoro o subito una significativa riduzione del reddito, con particolare attenzione agli over 50, ai lavoratori fragili e ai soggetti con difficoltà di reinserimento occupazionale, anche nei rapporti con banche, pubbliche amministrazioni, enti impositori, agenti della riscossione e altri creditori.

Salario giusto e TEC

In materia di salario giusto, viene definito il trattamento economico complessivo, cosiddetto TEC. Il TEC comprende tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, previste dai CCNL, incluse mensilità aggiuntive, indennità fisse e continuative, welfare contrattuale spettante alla generalità dei dipendenti e altri istituti aventi valore economico. Restano escluse le voci discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori.

Contrattazione collettiva di prossimità

Per i contratti di prossimità viene previsto l’obbligo di deposito presso il Ministero del Lavoro e presso l’archivio nazionale dei contratti del CNEL. Se le intese aziendali peggiorative sono sottoscritte da datori di lavoro fino a 15 dipendenti, la sottoscrizione dovrà avvenire presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente. In ogni caso, quando le intese prevedono trattamenti peggiorativi, l’impresa deve informare i lavoratori interessati entro tre giorni dalla sottoscrizione.

Rinnovi contrattuali

La legge interviene anche sui tempi di rinnovo dei CCNL.

In caso di mancato rinnovo entro nove mesi dalla scadenza naturale del contratto, e in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, le retribuzioni devono essere adeguate alla variazione dell’IPCA nella misura del 50%.

Per i settori a elevata stagionalità e variabilità dei ricavi, nonché per i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del SSN, l’adeguamento è demandato alla contrattazione collettiva di settore, nel limite massimo del 50% dell’IPCA.

Restano salve le diverse pattuizioni contrattuali, come previsto, ad esempio, dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi sottoscritto da Confcommercio. È inoltre previsto che il contributo di assistenza contrattuale, ove previsto, non possa essere riconosciuto decorsi dodici mesi dalla scadenza naturale del contratto e fino al suo rinnovo.

Per i CCNL già scaduti, le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027.

Obblighi informativi sul CCNL

L’obbligo di comunicare al lavoratore il codice alfanumerico unico del CCNL applicato viene limitato ai soli datori di lavoro privati. L’informazione potrà essere fornita entro un mese dall’inizio del rapporto. È confermato anche l’obbligo di indicare il codice del contratto collettivo nel prospetto paga.

Previdenza complementare

La quota massima erogabile in capitale al pensionamento torna al 50% del montante finale accumulato, anziché al 60% previsto dalla Legge di bilancio 2026.

Distacco per finalità di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva

Fino al 31 dicembre 2029, previo accordo sindacale, sarà possibile ricorrere al distacco di personale anche in assenza dell’interesse proprio del datore distaccante e anche tra imprese di settori diversi o che applicano CCNL differenti, purché il distacco sia finalizzato alla salvaguardia occupazionale, alla continuità produttiva o alla conservazione delle competenze professionali.

Ai fini del limite di 24 mesi si rilevano solo le missioni svolte da lavoratori assunti a tempo determinato dall’agenzia di somministrazione. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore è possibile svolgere missioni a termine presso il medesimo utilizzatore per ulteriori 36 mesi, salvo diverso limite previsto dalla contrattazione collettiva.

È infine nulla ogni clausola che limiti, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore in costanza o al termine della missione.

 

Allegati

Legge 25 giugno 2026, n. 112, di conversione del D.L. n. 62/2026
Precedente informativa sul Decreto c.d. 1° maggio

 

Informazioni
Ufficio relazioni sindacali e lavoro (dott.ssa Arianna Bertol, tel. 0461 880 327)