A decorrere dal 19 giugno 2026 ogni professionista/impresa che conclude contratti a distanza attraverso siti internet, piattaforme digitali o applicazioni mobili è tenuto a mettere a disposizione del consumatore una specifica funzione digitale destinata all'esercizio del diritto di recesso.
La nuova disciplina introduce un obbligo che non si limita più agli adempimenti informativi previsti dalla normativa vigente, ma incide direttamente sulla progettazione dell'interfaccia digitale utilizzata per la conclusione del contratto. Se, fino ad oggi, il diritto di recesso trovava attuazione principalmente attraverso la predisposizione di moduli o altri canali di comunicazione, la nuova disposizione prevede che il consumatore possa esercitare tale diritto direttamente all'interno dell'ambiente digitale nel quale il contratto è stato concluso.
L'obiettivo perseguito dal legislatore europeo è quello di garantire una sostanziale simmetria tra la facilità con cui il consumatore può concludere un contratto online e quella con cui può esercitare il diritto di ripensamento.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica ai contratti conclusi a distanza mediante interfacce online, ossia attraverso siti web, piattaforme di commercio elettronico e applicazioni mobili.
L'obbligo riguarda tutti i professionisti che utilizzano tali strumenti per la conclusione di contratti con i consumatori, indipendentemente dalla dimensione dell'impresa o dal settore economico di appartenenza.
Contenuto della nuova disciplina
L'articolo 54-bis disciplina in maniera dettagliata le modalità attraverso le quali la funzione di recesso deve essere realizzata.
In particolare, il professionista deve consentire al consumatore di trasmettere una dichiarazione di recesso online contenente almeno:
La funzione di recesso deve essere chiaramente individuata mediante la dicitura "recedere dal contratto qui" o altra formulazione equivalente, facilmente leggibile e inequivocabile. Essa deve inoltre risultare:
Una volta compilata la dichiarazione, il consumatore deve poterla trasmettere mediante una specifica funzione di conferma, identificata con la dicitura "conferma recesso" o altra formulazione equivalente.
Ricevuta la dichiarazione, il professionista è tenuto a trasmettere al consumatore, senza indebito ritardo, un avviso di ricevimento su supporto durevole, dal quale risultino il contenuto della dichiarazione nonché la data e l'ora della sua trasmissione.
Il diritto di recesso si considera validamente esercitato qualora la dichiarazione sia inviata dal consumatore entro il termine previsto dalla legge, rilevando il momento della trasmissione e non quello della successiva elaborazione da parte del professionista.
Obblighi informativi
Tra le informazioni precontrattuali che il professionista è tenuto a fornire al consumatore rientrano, oltre alle condizioni, ai termini e alle modalità di esercizio del diritto di recesso e al modulo tipo previsto dall'Allegato I del Codice del consumo, anche le informazioni relative all'esistenza e alla collocazione della funzione di recesso digitale, ove prevista.
L'informazione dovrà essere resa in maniera chiara e comprensibile prima della conclusione del contratto.
Coordinamento con le modalità tradizionali di esercizio del recesso
L'introduzione della funzione digitale non sostituisce né limita le modalità di esercizio del diritto di recesso già previste dal Codice del consumo.
Il consumatore conserva pertanto la facoltà di comunicare la propria decisione mediante qualsiasi dichiarazione esplicita della volontà di recedere, utilizzando il modulo tipo previsto dalla normativa ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo, quale posta elettronica certificata, raccomandata o altri strumenti equivalenti.
La funzione digitale costituisce quindi un canale ulteriore e obbligatorio, che si affianca ai canali tradizionali senza sostituirli.
Ne consegue che i professionisti dovranno garantire la contemporanea operatività di tutte le modalità di esercizio del diritto di recesso, aggiornando altresì le condizioni generali di contratto e le informazioni precontrattuali.