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Milleproroghe: differimento delle scadenze in tema di lavoro

Con la legge n. 19/2017 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 244/2016, il Legislatore, rispettando una prassi in uso da diversi anni, ha approvato una serie di norme il cui scopo principale è quello di differire, nel tempo, una serie di obblighi normativi.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Con il decreto legislativo n.151/2015, era stata fatta una sorta di revisione alla legge 68/1999 che disciplina l’avviamento al lavoro dei portatori di handicap.

Tra le novità spiccava quella che, modificando l’art.3 della legge 68/99, imponeva ai datori di lavoro dimensionati sui 15 dipendenti validi ai soli fini del calcolo dell’aliquota, di assolvere, entro i 60 giorni successivi a quello in cui sarebbe scattato l’obbligo (1 gennaio 2017), l’onere dell’assunzione di un disabile con richiesta nominativa e non soltanto in caso di nuova assunzione come affermava la vecchia normativa (ossia dopo essere passati a 16 lavoratori in organico).

Ora il termine per il passaggio alla nuova normativa, è fissato al 1 gennaio 2018, con l’obbligo di assunzione che scatterà il successivo 1° marzo 2018.

 

INFORTUNI SUL LAVORO

L’obbligo di denuncia, ai soli fini statistici, previsto, in caso di infortunio sul lavoro che comporti l’assenza dal lavoro per un giorno soltanto, con esclusione di quello in cui è avvenuto l’evento, dall’art. 18, comma 1, lettera r, del D.l.vo n. 81/2008, era stato fissato al 12 aprile 2017.

Ora tale onere slitta di pochi mesi, al successivo 12 ottobre.

Tutto questo comporta che i datori di lavoro che dovessero ricevere un certificato medico con le caratteristiche sopra menzionate, non sono tenuti, fino a tale data, ad effettuare la denuncia all’INAIL nelle 48 ore successive, come previsto dal DPR 1124/1965  (art.53). 

 

LIBRO UNICO DEL LAVORO

L’art.15 del D.l.vo n. 151/2015 aveva fissato dal 1 gennaio 2017, la data, a partire dalla quale, la conservazione telematica dei LUL dovesse avvenire presso il Ministero del Lavoro: ora la data viene spostata di dodici mesi.

La tenuta telematica presso il Dicastero del Welfare deve, obbligatoriamente, essere preceduta da un decreto Ministeriale con il quale verranno fissate le modalità tecniche ed organizzative della tenuta.

Nel frattempo i datori di lavoro potranno continuare a tenere il LUL con le modalità finora seguite.

 

Informazioni

Ufficio relazioni sindacali e lavoro
Giannina Montaruli (tel. 0461/880439 - giannina.montaruli@unione.tn.it)