Dal 7 giugno 2026 è in vigore il decreto legislativo 96/2026 che recepisce la Direttiva europea 2023/970 in materia di trasparenza retributiva e parità di retribuzione tra uomini e donne.
COS'È E A CHI SI APPLICA
Il decreto mira a rendere trasparenti e verificabili eventuali differenze retributive potenzialmente discriminatorie in ragione del genere. Si applica sia al settore pubblico che a quello privato, per tutti i contratti di lavoro subordinato - a tempo determinato e indeterminato, anche part-time - comprese le posizioni dirigenziali. Sono esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli di lavoro intermittente.
COSA CAMBIA PER LE IMPRESE
Gli obblighi sono graduati in base alla dimensione aziendale.
Tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, devono indicare negli avvisi e nei bandi la retribuzione iniziale o la relativa fascia retributiva della posizione, nonché le pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicato, senza poter chiedere l'importo della retribuzione attuale o precedente. Ogni lavoratore ha inoltre il diritto di richiedere e ricevere per iscritto (non più di una volta all’anno), entro due mesi, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
Le imprese con almeno 50 dipendenti devono rendere accessibili anche i criteri utilizzati per la progressione economica.
Le imprese con almeno 100 dipendenti sono soggette agli obblighi di comunicazione dei dati sul divario retributivo di genere, con scadenze graduate tra il 7 giugno 2027 e il 7 giugno 2031. La prima raccolta dei dati è prevista entro il 7 giugno 2027 per i datori con almeno 150 dipendenti ed entro il 7 giugno 2031 per quelli tra 100 e 149 dipendenti. La periodicità successiva è annuale per i datori con almeno 250 dipendenti e triennale per quelli da 100 a 249 dipendenti.
Se dalle comunicazioni emerge, in una qualsiasi categoria di lavoratori, una differenza del livello retributivo medio tra uomini e donne pari ad almeno il 5%, non giustificata da criteri oggettivi e neutri, il datore di lavoro ha sei mesi di tempo per correggere la differenza. In mancanza di correzione, scatta l'obbligo di procedere a una valutazione congiunta delle retribuzioni con i rappresentanti dei lavoratori per individuare, correggere e prevenire differenze retributive non giustificate.
Per le aziende fino a 49 dipendenti, tuttavia, sono previste modalità specifiche di raccolta ed esposizione dei dati, demandate a un successivo decreto ministeriale, con l’obiettivo di evitare l’identificazione diretta o indiretta delle condizioni economiche individuali.
UN ELEMENTO DI FAVORE PER LE IMPRESE CHE APPLICANO I CCNL
Le aziende che applicano un CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative godono di una presunzione di conformità ai principi di parità e trasparenza. Resta comunque salva la possibilità per il lavoratore di dimostrare l'esistenza di discriminazioni individuali.
Allegato
D.Lgs. 96/2026
Informazioni
Ufficio relazioni sindacali e lavoro (dott.ssa Arianna Bertol, tel. 0461 880 327)