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Registri prodotti alimentari: dematerializzazione al via

Obbligo di tenuta telematica del registro di carico/scarico sostanze zuccherine, sfarinati epaste alimentari, burro, latte in polvere e altri latti conservati 

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Il Decreto Legge 91/2014 c.d. “Campolibero” convertito nella legge n. 116/2014 ha introdotto alcune semplificazioni e modifiche alla normativa sui prodotti agroalimentari e relativi controlli.

AGGIORNAMENTO: Il termine di introduzione dell'obbligo è stato prorogato al 1° ottobre 2015. 

Il legislatore è intervenuto in particolare sugli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico, ritenendo le attuali modalità “cartacee” un onere burocratico ed economico eccessivo per l’impresa, richiedendo, tra l’altro, una preventiva vidimazione dei fogli che lo compongono da effettuarsi presso i competenti uffici dell’Amministrazione.

Le nuove disposizioni prescrivono che i registri di carico e scarico 

  • degli sfarinati e paste alimentari destinati all’esportazione, 
  • del burro, 
  • delle sostanze zuccherine (saccarosio, escluso lo zucchero a velo, del glucosio e dell’isoglucosio, anche in soluzione), 
  • del latte in polvere e degli altri latti conservati, 

siano dematerializzati e realizzati nell’ambito dei servizi SIAN. 

In base alle norme di attuazione emanate dal Ministero delle politiche agricole i registri dematerializzati sono realizzati nell’ambito del SIAN, ma, fino al 30 giugno 2015, possono essere tenuti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo.

A decorrere dal 1° luglio 2015, invece, i registri dovranno essere tenuti esclusivamente con modalità telematiche.

Tenuta dei registri

Per la tenuta dei registri in oggetto, ogni operatore dovrà iscriversi al portale di accesso ai servizi del Mipaaf (http://mipaaf.sian.it). 

Gli operatori già in possesso delle credenziali di accesso al SIAN non devono iscriversi nuovamente. È inoltre possibile accedere alla piattaforma del SIAN anche utilizzando una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con certificato di autenticazione rilasciato da un soggetto certificatore.

Le registrazioni devono essere distinte per ciascuno stabilimento o deposito identificato da un codice alfanumerico attribuito dallo stesso ICQRF (Istituto Controllo Qualità e Repressione Frodi). Ogni stabilimento o deposito, anche se riconducibile a un unico operatore, è identificato da un codice distinto costituito dalla sigla della provincia e da un numero.

Se l’operatore è già in possesso di un registro cartaceo vidimato dall’Ufficio territoriale dell’Ispettorato, il codice ICQRF è già stato assegnato ed è quello riportato nel registro.

In caso contrario l’operatore dovrà richiedere il rilascio del codice ICQRF all’Ufficio dell’Ispettorato competente per territorio inviando tramite posta elettronica certificata (PEC) un apposito modulo (scaricabile dal sito www.unione.tn.it) debitamente compilato, sottoscritto e corredato della documentazione richiesta, all’indirizzo PEC dell’Ufficio ICQRF di competenza che provvederà all’assegnazione del codice e alla sua comunicazione al richiedente.

Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria della propria Associazione di categoria e all’ufficio legislativo (dott.ssa Mila Bertoldi).

 

Registro del latte in polvere e degli altri latti conservati

Sono obbligati alla tenuta del registro i produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori. Sono esentati dall’obbligo coloro che detengono latte conservato chiuso in confezioni originali di peso non superiore ad 1 Kg.

Registro delle sostanze zuccherine

Sono obbligati i produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di isoglucosio, anche in soluzione. 

Tra gli utilizzatori, sono esclusi quelli che:

  • commercializzano al dettaglio;
  • somministrano al pubblico;
  • producono alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione;
  • sono artigiani;

sono in possesso di un registro di carico e scarico delle materie prime, nel quale sono indicati i carichi e le utilizzazioni delle sostanze zuccherine, tenuto ai sensi di altre disposizioni e vidimato dal competente Ufficio territoriale dell’ICQRF oppure dall’ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio.

Registro del burro

Sono obbligati alla tenuta i produttori e i confezionatori di burro

Registro degli sfarinati e delle paste alimentari 

Le operazioni relative ai depositi di soli prodotti finiti e confezionati non sono oggetto di registrazione. Devono essere annotate le operazioni (intese come entrate, uscite e lavorazioni) relative alle paste e sfarinati destinati all’esportazione.