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Imposta di pubblicità: scade il 31 gennaio il termine per il versamento

Sanzione del 30% in caso di ritardato pagamento

Il 31 gennaio 2017, salvo diverso termine stabilito dal Comune territorialmente competente, scade il termine per il versamento dell’imposta sulla pubblicità di durata annuale. Ricordiamo che l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e di servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Se la superficie dell’insegna (o di più insegne che contraddistinguono gli stessi locali) supera i 5 metri quadrati, l’imposta viene calcolata sulla superficie complessiva.
L’imposta è in ogni caso dovuta per tutte le altre forme pubblicitarie effettuate mediante cartelli, cartelli stradali, locandine, targhe, stendardi e striscioni; per la pubblicità effettuata con veicoli; per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni; per la pubblicità fonica.
La sanzione in caso di ritardato pagamento è pari al 30% dell’importo non versato.

Informazioni
Per informazioni Ufficio legislativo, dott.ssa Mila Bertoldi (tel. 0461/880326, email mila.bertoldi@unione.tn.it)