Il 31 gennaio 2017, salvo diverso termine stabilito dal Comune territorialmente competente, scade il termine per il versamento dell’imposta sulla pubblicità di durata annuale. Ricordiamo che l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e di servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Se la superficie dell’insegna (o di più insegne che contraddistinguono gli stessi locali) supera i 5 metri quadrati, l’imposta viene calcolata sulla superficie complessiva.
L’imposta è in ogni caso dovuta per tutte le altre forme pubblicitarie effettuate mediante cartelli, cartelli stradali, locandine, targhe, stendardi e striscioni; per la pubblicità effettuata con veicoli; per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni; per la pubblicità fonica.
La sanzione in caso di ritardato pagamento è pari al 30% dell’importo non versato.
Informazioni
Per informazioni Ufficio legislativo, dott.ssa Mila Bertoldi (tel. 0461/880326, email mila.bertoldi@unione.tn.it)