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PPWR Nuovo regolamento europeo sugli imballaggi: prime indicazioni operative per le imprese

Dal 12 agosto 2026 divieto di PFAS oltre i limiti consentiti negli imballaggi a contatto con gli alimenti e obbligo di dichiarazione di conformità UE

05/08/2026 da Ufficio stampa

Dal 12 agosto 2026 inizia ad applicarsi il nuovo Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, noto anche come PPWR. La nuova disciplina sostituisce progressivamente il precedente quadro normativo sugli imballaggi (Direttiva 94/62/CE) e introduce regole armonizzate a livello europeo sull’intero ciclo di vita degli imballaggi: progettazione, composizione, etichettatura, riduzione degli imballaggi superflui, riutilizzo, ricarica, raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio.

Quali sono gli operatori interessati

Il regolamento non riguarda solo i produttori di imballaggi. Si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato e a tutti i rifiuti di imballaggio, compresi quelli utilizzati nella vendita al dettaglio, nella distribuzione, nei servizi, nella somministrazione e nelle attività di commercio all’ingrosso.

Per le imprese del terziario, la nuova normativa impatta quando:

  1. l’impresa utilizza imballaggi di servizio per consegnare o vendere prodotti al cliente, ad esempio sacchetti, vaschette, bicchieri, contenitori per alimenti, scatole, scatoloni, imballaggi per asporto, ecc.;
  2. commercializza prodotti con marchio proprio o modifica l’imballaggio fornito da altri;
  3. importa o distribuisce prodotti imballati, anche attraverso canali di commercio elettronico o forniture extra-UE.

Il Regolamento prevede infatti obblighi differenziati per fabbricanti, importatori, distributori e operatori finali. In particolare, se un importatore o distributore immette l’imballaggio sul mercato con il proprio nome o marchio, o modifica un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da incidere sulla conformità, può essere considerato “fabbricante” ai fini del regolamento, con conseguente applicazione dei relativi obblighi.

FOCUS IMBALLAGGI DI SERVIZIO E MICROIMPRESE

Con riferimento agli imballaggi di servizio - progettati per essere riempiti nel punto vendita ed utilizzati dagli esercenti della ristorazione ad es. nell’asporto/consegna a domicilio - la Commissione precisa che il fabbricante coincide, di regola, con l’impresa che li produce.

Qualora tali imballaggi riportino in modo evidente il nome o il marchio dell’utilizzatore, quest’ultimo assume la qualifica di fabbricante e i conseguenti obblighi previsti dalla normativa.

È tuttavia prevista una specifica deroga per le microimprese. Qualora l’impresa che commissiona la progettazione o la produzione dell’imballaggio/prodotto confezionato sotto il proprio nome o marchio sia una microimpresa*) e il fornitore dell’imballaggio sia stabilito nello stesso Stato membro (Italia), la qualifica di fabbricante è attribuita al fornitore.

Il chiarimento in ordine all’attribuzione della qualifica di fabbricante può essere particolarmente rilevante per le imprese che decidano di apporre il proprio marchio sugli imballaggi utilizzati per la commercializzazione dei propri prodotti. In questo caso, infatti, l’impresa verrebbe qualificata come fabbricante, con il conseguente assoggettamento agli obblighi previsti tra i quali rientrano, il rispetto dei requisiti di sostenibilità, la procedura di valutazione della conformità degli imballaggi, nonché la predisposizione della dichiarazione di conformità UE mediante la quale l’operatore economico assume la responsabilità giuridica della conformità dell’imballaggio alle prescrizioni di sostenibilità ed etichettatura.

*) Definizione di microimpresa: azienda con meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro

Cosa cambia dal 12 agosto 2026

Dal 12 agosto 2026 il nuovo regolamento diventa il riferimento europeo generale per la conformità degli imballaggi. Non tutte le misure scatteranno immediatamente: molte prescrizioni avranno applicazione differita al 2027, 2028 o 2030.

Tuttavia, dal 12 agosto 2026 le imprese dovranno iniziare a verificare la propria posizione nella filiera e la conformità degli imballaggi utilizzati o commercializzati. Le principali novità operative sono le seguenti.

Maggiore responsabilità lungo la filiera

Le imprese dovranno prestare maggiore attenzione al ruolo che svolgono: semplice distributore, fabbricante, importatore, utilizzatore di imballaggi di servizio, titolare di marchio proprio, soggetto che fa confezionare prodotti da terzi.

Per il commercio al dettaglio e all’ingrosso, l’obbligo centrale sarà verificare che gli imballaggi acquistati e messi a disposizione provengano da fornitori in grado di garantire la conformità al regolamento. Per chi vende prodotti a marchio proprio, importa da Paesi terzi o modifica confezioni e imballaggi, il livello di responsabilità aumenta sensibilmente.

È quindi indispensabile iniziare a richiedere ai fornitori la dichiarazione di conformità UE degli imballaggi e la documentazione tecnica.

Divieto di PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti

Uno dei profili più rilevanti per alimentari, somministrazione e vendita di prodotti food riguarda il divieto dal 12 agosto 2026 di immettere sul mercato imballaggi a contatto con alimenti contenenti PFAS oltre i limiti consentiti.

L’impatto riguarda, ad esempio, carte alimentari, contenitori, vaschette, incarti e materiali trattati per resistere a grassi o liquidi, laddove contengano tali sostanze.

È dunque importante che pubblici esercizi, gastronomie, panifici, pasticcerie, supermercati, negozi alimentari e grossisti chiedano ai loro fornitori informazioni tecniche e dichiarazione di conformità da cui risulti assenza di PFAS oltre i limiti per gli imballaggi destinati al contatto alimentare.

Dichiarazione e valutazione di conformità

Ogni tipo di imballaggio immesso sul mercato dal 12 agosto 2026 deve essere coperto da una dichiarazione UE di conformità, redatta dal soggetto che assume il ruolo di fabbricante ai sensi del PPWR.

Non tutti gli operatori, però, devono redigere la dichiarazione di conformità. In termini generali:

  • l'impresa che produce, fa produrre con il proprio marchio o modifica sostanzialmente l’imballaggio è considerata fabbricante e deve predisporla;
  • l'impresa che importa da Paesi extra-UE deve verificarla e conservarla;
  • l'impresa che rivende prodotti già confezionati deve effettuare controlli formali e non commercializzare imballaggi manifestamente non conformi;
  • l'impresa che utilizza imballaggi standard deve acquistarli da fornitori identificabili e conservare la documentazione tecnica ricevuta.

Per accompagnare le imprese nell’adeguamento, CONAI ha pubblicato materiali informativi e linee guida operative sul nuovo regolamento, disponibili nella sezione dedicata al PPWR sul sito di CONAI.

Scorte già presenti in magazzino

Il Regolamento prevede che il packaging già immesso sul mercato dell’Unione prima della data di applicazione dei requisiti specifici (generalmente il 12 agosto 2026), incluso quello in stocks, non si deve conformare ai nuovi obblighi di sostenibilità, etichettatura o riciclabilità e non si prevede il suo ritiro né richiamo dal mercato.

ATTENZIONE! Per quanto riguarda gli imballaggi contenenti PFAS prodotti prima del 12 agosto 2026, il PPWR non ha previsto un periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte. Pertanto, gli imballaggi destinati al contatto con alimenti immessi sul mercato dopo il 12 agosto 2026 devono rispettare i limiti sui PFAS stabiliti dal regolamento, mentre gli imballaggi immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono rimanere sul mercato e non devono essere ritirati.

Dal punto di vista operativo è dunque consigliabile conservare la documentazione (fatture, DDT) con le date di acquisto e consegna, in modo da poter dimostrare che si tratta di eventuali scorte pregresse il 12 agosto 2026.

Prossime scadenze

Alcune misure molto impattanti non scattano il 12 agosto 2026, ma il Regolamento ne stabilisce già le scadenze. Tra le novità più rilevanti, si segnalano:

- entro il 12 febbraio 2027 obbligo di adottare un sistema che permetta ai clienti di utilizzare un proprio contenitore per alimenti pronti e bevande da asporto, a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto all'uso del monouso;

- entro il 12 febbraio 2028 obbligo di offrire ai clienti la possibilità di utilizzare imballaggi riutilizzabili per alimenti e bevande da asporto, imballaggi riutilizzabili, a prezzi e condizioni non meno favorevoli rispetto al monouso;

- a partire dal 1° gennaio 2030, divieto di utilizzare determinati imballaggi in plastica monouso per i cibi e le bevande consumati in bar e ristoranti (ad esempio vassoi, piatti, bicchieri monouso, ecc.) e confezioni monouso per condimenti, conserve, salse, ecc. (escluso gli imballaggi da asporto);

- a partire dal 1° gennaio 2030, obbligo di garantire che almeno il 10% degli imballaggi di bevande alcoliche e analcoliche sia in formato riutilizzabile;

Checklist sintetica per le imprese

1. Imballaggi alimentari e PFAS: verificare con i fornitori entro il 12 agosto 2026 la conformità dei materiali degli imballaggi a contatto con alimenti.

2. Censimento imballaggi: mappare tutti i materiali usati (sacchetti, vaschette, contenitori per asporto, scatole, film).

3. Identificazione del ruolo: distinguere se l'impresa è un semplice utilizzatore, un distributore, un importatore extra-UE o un titolare di marchio/logo stampato sull’imballaggio.

4. Richiesta documentazione: sollecitare ai fornitori le dichiarazioni di conformità UE e le schede tecniche aggiornate PPWR.

5. Gestione scorte: archiviare fatture e DDT degli imballaggi acquistati prima del 12 agosto 2026 per certificarne l'immissione sul mercato antecedente alla scadenza.

6. Pianificazione asporto: iniziare a valutare le procedure interne per gestire i contenitori portati dal cliente dal febbraio 2027.

Confcommercio Trentino continuerà a seguire l’evoluzione dei decreti attuativi e delle linee guida operative, fornendo tempestivi aggiornamenti agli associati.