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Nuove disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

03/06/2026

Il 29 maggio 2026 è entrata in vigore la Legge n. 75 del 21 aprile 2026, recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, con l’obiettivo di proteggere il "Made in Italy".

Il provvedimento rafforza il sistema di tutela dei prodotti agroalimentari italiani, inasprendo il quadro sanzionatorio e introducendo nuovi reati contro frodi alimentari, segni mendaci e contraffazione di DOP/IGP.

Interviene inoltre sulle sanzioni amministrative in materia di tracciabilità, etichettatura, origine, denominazioni lattiero-casearie, prevedendo altresì nuovi strumenti di controllo e tracciabilità lungo l’intera filiera produttiva.

Attenzione, dunque, a etichette, claim, indicazioni sull’origine, materiali commerciali, tracciabilità documentale, uso delle denominazioni Dop e Igp e correttezza delle informazioni fornite al consumatore.

 

Frodi alimentari e contraffazioni

La legge introduce nuove fattispecie di reato, tra cui la frode alimentare (art. 517-sexies C.P.) e il commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies). È quindi quanto mai necessario fare attenzione a etichette, claim, indicazioni sull’origine, materiali commerciali, tracciabilità documentale, uso delle denominazioni Dop e Igp e correttezza delle informazioni fornite al consumatore.

Le nuove norme puniscono penalmente i comportamenti scorretti anche prima che il prodotto venga effettivamente venduto (es. durante il trasporto, la spedizione o il deposito nei magazzini). In particolare si segnala che viene punito penalmente:

  • chi commercializza o distribuisce consapevolmente prodotti "non genuini" o con caratteristiche (origine, qualità, quantità) diverse da quelle dichiarate, ingannando il compratore;
  • chiunque trasporti, detenga per vendere o metta in circolazione prodotti con marchi DOP o IGP contraffatti.

È inoltre vietato usare (anche online) marchi, scritte o indicazioni false che possano confondere il consumatore/cliente sull'origine o sulle qualità di cibi e bevande.

Nei casi più gravi per queste violazioni è prevista la chiusura temporanea del locale o dello stabilimento (da 5 giorni a 3 mesi), che può diventare definitiva in caso di recidiva.

 

Inasprimento delle sanzioni in materia di rintracciabilità

L’art. 8 della legge interviene sulla disciplina sanzionatoria relativa agli obblighi di rintracciabilità (Regolamento (CE) n. 178/2002) ossia dell’obbligo, posto a carico degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, di poter esibire adeguata documentazione sulla provenienza dei prodotti ed identificare per ogni fase della filiera:

  • il fornitore del prodotto o dell’ingrediente utilizzato;
  • il destinatario dei propri prodotti, con esclusione del consumatore finale che non rientra tra i soggetti per i quali è richiesta la rintracciabilità.

Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 (prima 750€) a euro 48.000 (prima 4.500€), oppure, quando superiore a euro 48.000, pari al 3% del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione. La sanzione massima non può comunque eccedere euro 150.000.

Tuttavia nella determinazione della sanzione, l’autorità competente deve tenere conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione e delle condizioni economiche dello stesso.

Inoltre, per le violazioni documentali o formali che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l’autorità competente, prima di irrogare la sanzione, deve assegnare all’operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea dell’attività.

 

Inasprimento delle sanzioni in materia di etichettatura alimentare

La nuova legge prevede un netto inasprimento delle sanzioni pecuniarie per la violazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011 (etichettatura e informazione alimentare ai consumatori). In sintesi.

  • Pratiche leali di informazione. Nelle ipotesi in cui l'etichetta o la pubblicità inducano in errore il consumatore sulle caratteristiche, gli effetti o le proprietà dell'alimento è prevista la sanzione da €4.000 a €32.000 oppure il 3% del fatturato (se superiore a €32.000), fino a un massimo di €100.000.

  • Denominazione dell'alimento. La denominazione legale deve essere sempre presente e non può essere sostituita da marchi o nomi di fantasia. Per la violazione della denominazione o sostituzione con marchio commerciale, la nuova sanzione va da €4.000 a €32.000 oppure il 3% del fatturato (se superiore a €32.000), fino a un massimo di €100.000.
  • Errori od omissioni esclusivamente formali. La sanzione va da €1.000 a €8.000.
  • Elenco degli ingredienti e allergeni. Per violazione sull’ordine decrescente, indicazione chiara degli allergeni o della percentuale degli ingredienti (QUID), mancata o errata indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza: la sanzione va da €4.000 a €32.000 oppure il 3% del fatturato (se superiore a €32.000), fino a un massimo di €100.000.

Anche in tali ipotesi di violazione, l'autorità dovrà definire l'importo tenendo conto della gravità del fatto, della durata della violazione, del comportamento dell'imprenditore (se si è attivato per attenuare le conseguenze) e delle sue condizioni economiche.

In materia di prodotti lattiero-caseari, è previsto il divieto di usare il termine "latte" o richiami a formaggi/latticini su prodotti di origine vegetale (es. bevande vegetali), anche se l'etichetta specifica chiaramente che il prodotto è vegetale. Chi viola la norma rischia il sequestro della merce e pesanti sanzioni calcolate sul fatturato.

 

Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio legislativo (tel. 0461/880111).