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Lavoro intermittente, abrogazione del Regio Decreto 2657/1923

I datori di lavoro potranno continuare ad applicare il contratto di lavoro intermittente facendo riferimento alla tabella

15/07/2025 da Ufficio stampa

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 1180 del 10 luglio u.s., ha fornito importanti chiarimenti rispetto alla possibilità di stipulare contratti di lavoro intermittente con riferimento alle attività elencante nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, nonostante l'abrogazione di quest'ultimo.

Con la Nota in commento, l’INL ha chiarito che l’abrogazione del R. D. del 1923 da parte della L. n. 56/2025 non produce effetti sull’attuale disciplina del lavoro intermittente poiché il rinvio operato dal D. M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” – abrogato – è da considerarsi quale rinvio meramente materiale. Pertanto, l’Ispettorato ha ribadito che i datori di lavoro potranno continuare ad applicare il contratto di lavoro intermittente facendo riferimento alla tabella allegata al predetto Regio Decreto, pur in assenza del provvedimento originario, poiché il rinvio operato attiene a contenuti materiali e non a una fonte normativa.

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