Con il termine “Lavoro Agile” s’intende una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, in cui la prestazione lavorativa potrà essere svolta in parte nei locali aziendali ed in parte all’esterno, senza una postazione fissa ma attraverso l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche.
Il dipendente, infatti, avrà la possibilità di lavorare al di fuori del contesto aziendale, sfruttando la tecnologia disponibile (ad es. tablet, pc e piattaforme quali skype per poter partecipare ad eventi o riunioni senza doversi recare in azienda).
Nel Ddl si chiarisce che il lavoratore “agile” non potrà avere un trattamento economico e normativo inferiore a chi svolge le stesse mansioni in azienda.
La modalità di esecuzione del “Lavoro Agile” dovrà essere concordata e regolata da un accordo tra le parti, nei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero o settimanale e nel rispetto della vigente normativa e dalla contrattazione collettiva.
Lo smart working, favorendo un’articolazione flessibile dell’esecuzione della prestazione lavorativa, introduce una nuova visione del lavoro, con l’obiettivo di migliorare la produttività e favorire la conciliazione degli impegni professionali con quelli della vita privata, in particolare quelli famigliari.
Informazioni
Ufficio relazioni sindacali e lavoro, Giannina Montaruli, tel. 0461/880349, email giannina.montaruli@unione.tn.it