Ai sensi dell’art. 10 del DL 83/2014 spetta un credito d’imposta a fronte delle spese sostenute per la riqualificazione delle strutture alberghiere. Con apposito DM del 7 maggio 2015 (scaricabile qui sotto) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha individuato nel dettaglio le tipologie di spese agevolabili e le modalità di attuazione della sopracitata norma.
Soggetti beneficiari
Ai sensi dell’art. 10 del DL 83/2014 possono beneficiare del credito d’imposta le sole imprese alberghiere esistenti alla data del 01.01.2012. Giova evidenziare che per struttura alberghiera si intende: una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici con almeno 7 camere per il pernottamento degli ospiti.
Tipologia di spese agevolabili
Il bonus fiscale spetta a fronte del sostenimento delle seguenti spese:
L’art. 4 del DM del 7 maggio 2015 ha previsto con dettaglio le tipologie di spese agevolabili.
Quantificazione del credito d’imposta spettante
Il bonus fiscale spettante a fronte delle sopracitate spese spetta per un importo pari al 30% delle spese sostenute, per un importo massimo di € 200.000. Il credito d’imposta spetta a condizione che:
N.B.: in un triennio, l’impresa alberghiera non può usufruire complessivamente di un importo superiore ai 200.000 euro di aiuti de minimis, compresi quelli relativi al riconoscimento del credito d’imposta.
Modalità di presentazione della domanda
Per beneficiare del credito d’imposta deve essere presentata un’istanza al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La modalità di presentazione è esclusivamente quella telematica, tramite il portale dei procedimenti: https://procedimenti.beniculturali.gov.it, nel rispetto dei seguenti termini:
N.B.: non occorre registrarsi qualora si abbiano già ricevute le credenziali d’accesso in occasione del tax crediti digitalizzazione.
Posto che le risorse finanziarie messe a disposizione sono limitate, il beneficio è riconosciuto in ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Il 16 dicembre 2015, il ministero del beni culturali pubblicherà sul proprio sito l’elenco delle domande ammesse.
Contenuto dell’istanza
L’istanza deve contenere:
Alla domanda deve essere altresì allegato:
N.B.: la documentazione contabile e le fatture non devono essere allegate all’istanza. Gli accertamenti fiscali saranno eseguiti dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo.
Criteri di utilizzazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta spettante per il 2014 va ripartito in 3 quote annuali di pari importo, la prima di queste quote è utilizzabile già a partire dal 01.01.2015.
Il bonus fiscale:
Cumulabilità con altre agevolazioni fiscali
Non va dimenticato che il credito d’imposta in esame non è cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale, il che comporta la necessità di effettuare delle valutazioni per determinare quale sia, nel caso specifico, l’agevolazione fiscale più vantaggiosa.
Informazioni
Servizi Imprese CAF Srl, dott. Claudio Stefani (tel. 0461 880518), dott. Mauro Longo (tel. 0461 880600).